IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 19 novembre 2008, «relativa ai  rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive», recepita con il  decreto  legislativo  3  dicembre
2010, n. 205; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   in
particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione  dei
rifiuti; 
  Visto l'art. 35  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.  164
e, in particolare, il comma 1, che prevede che, con decreto  adottato
dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano, sia individuata  la  capacita'
complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti
urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale,
nonche' il fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di
impianti  di  incenerimento  con  recupero  di   rifiuti   urbani   e
assimilati; 
  Considerato che,  ai  fini  del  raggiungimento  dell'obiettivo  di
preparazione per il riutilizzo e riciclaggio  fissato  dall'art.  11,
comma 2,  lettera  a),  della  direttiva  2008/98/CE,  e'  necessario
raggiungere l'obiettivo nazionale di raccolta differenziata stabilito
nell'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  Considerato che la  gerarchia  della  gestione  dei  rifiuti,  come
individuata nell'art.  4  della  predetta  direttiva  2008/98/CE,  ha
stabilito  che  il  recupero  energetico  dei   rifiuti   rappresenta
un'opzione di gestione  da  preferire  rispetto  al  conferimento  in
discarica dei rifiuti; 
  Visto l'art. 16 della predetta direttiva  2008/98/CE,  relativo  ai
principi di autosufficienza e prossimita' nella gestione dei rifiuti; 
  Ritenuto  indispensabile   strutturare   una   rete   di   impianti
sufficienti a trattare  i  rifiuti  che  residuano  da  una  raccolta
differenziata a norma di legge, limitando, per gli stessi rifiuti, il
ricorso allo smaltimento in discarica; 
  Visto l'art. 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
disciplina le competenze delle regioni nella gestione dei rifiuti con
particolare  riferimento   alla   predisposizione,   all'adozione   e
all'aggiornamento dei piani di gestione  rifiuti,  nel  rispetto  dei
principi previsti dalla  normativa  vigente  e  della  parte  IV  del
medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  Visto l'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
disciplina, in particolare, le procedure per l'approvazione dei piani
di gestione  rifiuti,  nonche'  i  contenuti  minimi  essenziali  nel
rispetto dei principi e delle finalita' di  cui  alla  Parte  IV  del
medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  Considerato che l'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12  settembre
2014,  n.  133,  prevede   che   l'individuazione   della   capacita'
complessiva di trattamento  di  rifiuti  urbani  e  assimilati  degli
impianti di  incenerimento,  nonche'  l'individuazione  del  relativo
fabbisogno  residuo  avvengano  tenendo  conto  della  pianificazione
regionale; 
  Considerato altresi' che, ai  sensi  dell'art.  35,  comma  1,  del
citato  decreto-legge  n.  133  del  2014,   l'individuazione   della
capacita' complessiva di trattamento di rifiuti urbani  e  assimilati
degli impianti di incenerimento avviene sulla base degli impianti  in
esercizio o autorizzati a livello nazionale; 
  Ritenuto necessario effettuare - cosi' come richiesto dalle regioni
nelle sedute tecniche della Conferenza  Stato-Regioni  del  20  marzo
2015 e del 9 settembre 2015 -  una  puntuale  ricognizione  dei  dati
della capacita' e  dell'operativita'  delle  infrastrutture  dedicate
all'incenerimento dei rifiuti, con le regioni, le province autonome e
con tutti i singoli gestori degli impianti; 
  Rilevata la necessita' di effettuare, ai sensi dell'art. 35,  comma
1, del citato decreto-legge n. 133  del  2014,  l'individuazione  del
fabbisogno  di  incenerimento  nazionale   dei   rifiuti   urbani   e
assimilati, sull'ipotesi di raggiungimento dell'obiettivo  minimo  di
raccolta  differenziata   stabilito   dall'art.   205   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e pari al 65 per cento in tutte  le
regioni; 
  Rilevato inoltre che  alcune  regioni  e  province  autonome  hanno
adottato, secondo i rispettivi piani di gestione  rifiuti,  obiettivi
piu'   ambiziosi   rispetto   all'obiettivo   minimo   di    raccolta
differenziata  di  legge,  nonche'  obiettivi  di   riduzione   della
produzione di rifiuti urbani e assimilati; 
  Rilevato altresi' che in  alcune  regioni,  caratterizzate  da  una
sovracapacita' di trattamento  rispetto  al  relativo  fabbisogno  di
incenerimento,  sono   state   adottate   politiche   relative   alla
dismissione  di  impianti  o   alla   riduzione   di   capacita'   di
incenerimento; 
  Considerato  che  l'individuazione  di  un  fabbisogno  basato   su
percentuali di raccolta differenziata minori rispetto al 65 per cento
e senza tener conto degli obiettivi di ulteriore riduzione di rifiuti
urbani  e  assimilati,  determinerebbe  una  capacita'  impiantistica
sovradimensionata rispetto alle esigenze nazionali; 
  Rilevato  che  il  ritardo  sul  raggiungimento  dell'obiettivo  di
raccolta  differenziata  ha  determinato,  per  alcune  regioni,   la
realizzazione  o  la  previsione  di  realizzazione  di  impianti  di
trattamento preliminare necessari a trattare tutti i  rifiuti  urbani
che residuano dai livelli attuali di raccolta differenziata, anche al
fine di ottemperare all'obbligo di  cui  all'art.  7,  comma  1,  del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 
  Rilevato inoltre che tali impianti di trattamento preliminare hanno
una capacita' spesso superiore rispetto al fabbisogno di  trattamento
calcolato su una  quantita'  di  rifiuti  residui  derivanti  da  una
raccolta differenziata a norma di legge; 
  Ritenuto opportuno precisare che tali impianti, al  crescere  della
raccolta differenziata,  potranno  essere  opportunamente  convertiti
coerentemente con la  necessita'  di  ottemperare  agli  obblighi  di
riciclaggio dei rifiuti urbani; 
  Ritenuto necessario tenere conto della capacita'  impiantistica  di
trattamento preliminare realizzata e in previsione di  realizzazione,
ai fini della corretta gestione dei rifiuti in ragione di un  ritardo
sul  raggiungimento  dell'obiettivo  di  raccolta  differenziata  dei
rifiuti urbani e di un deficit  di  capacita'  di  incenerimento  dei
rifiuti urbani e assimilati per determinate aree regionali; 
  Considerata la necessita' di prevedere un meccanismo  che  consenta
di definire e aggiornare il fabbisogno residuo di  incenerimento  dei
rifiuti urbani e assimilati, individuato sulla base  degli  obiettivi
di riduzione della produzione di  rifiuti  urbani  e  assimilati,  di
raccolta differenziata, di riciclaggio e di pianificazione regionale,
anche in ragione: 
  a) delle politiche di prevenzione sulla produzione dei rifiuti e di
raccolta   differenziata   attuate   dalle   regioni   nel    periodo
intercorrente da novembre 2015 alla data di  entrata  in  vigore  del
decreto; 
  b) di politiche di  dismissione  di  impianti  o  di  riduzione  di
capacita' di incenerimento per le sole regioni caratterizzate da  una
sovracapacita' di trattamento  rispetto  al  relativo  fabbisogno  di
incenerimento; 
  c) della efficienza di riciclaggio  e  recupero  di  materia  degli
impianti di  trattamento  meccanico-biologico,  qualora  superiore  a
quella indicata nell'allegato II; 
  d) delle autorizzazioni assentite a far data da novembre  2015  per
gli impianti produttivi autorizzati allo svolgimento di operazioni di
recupero del combustibile solido secondario (CSS)  e  delle  frazioni
secche decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani; 
  e) di accordi interregionali volti ad ottimizzare le infrastrutture
di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati; 
  Vista l'istruttoria compiuta analiticamente rispetto  ai  piani  di
gestione  dei  rifiuti   resi   disponibili   dalle   amministrazioni
regionali; 
  Ritenuto  opportuno,  ai  sensi  dell'art.   35,   comma   1,   del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, individuare la capacita'  di
incenerimento e gli  impianti  con  recupero  energetico  di  rifiuti
urbani e assimilati da realizzare per coprire il  fabbisogno  residuo
per macroaree geografiche e  indicare,  altresi',  le  regioni  nelle
quali tali impianti e tali potenzialita' devono essere realizzate; 
  Ritenuto  opportuno,  altresi',   individuare   le   capacita'   di
incenerimento e l'impiantistica  necessaria  da  realizzare,  tenendo
conto  dei  rifiuti  decadenti  dal  trattamento   degli   urbani   e
assimilati; 
  Ritenuto opportuno che la Regione Sicilia  e  la  Regione  Sardegna
vengano considerate macroaree autonome, in ragione  della  necessita'
di autosufficienza delle stesse nel ciclo di gestione dei  rifiuti  e
delle peculiarita' geografiche insulari; 
  Ritenuto necessario, al fine di indicare  le  regioni  nelle  quali
devono essere realizzati gli  impianti,  basarsi  sulle  disposizioni
dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, e
dunque alla «finalita' di  progressivo  riequilibrio  socio-economico
fra le aree del territorio nazionale»,  nonche'  alla  necessita'  di
tenere conto della  «pianificazione  regionale»  e  all'esigenza  «di
superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione»; 
  Visto  il  parere  favorevole,   condizionato,   della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, repertorio n. 15/CSR del 4  febbraio
2016; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  n.  42  del  24  febbraio   2016,   recante
disposizioni   in   merito   al   procedimento   di    verifica    di
assoggettabilita' a valutazione ambientale strategica delle misure di
pianificazione  e   programmazione   previste   in   attuazione   del
dispositivo di  cui  all'art.  35,  comma  1,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133; 
  Dato atto che, nell'ambito delle previsioni di cui alla  Parte  II,
Titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e in  adesione  a
quanto stabilito dalla direttiva sopra citata, la Direzione  generale
per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  in  qualita'   di   autorita'
procedente, ha provveduto a redigere il rapporto preliminare  di  cui
all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, avente
ad oggetto i contenuti programmatici previsti in attuazione dell'art.
35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133; 
  Dato atto che  la  Direzione  generale  per  le  valutazioni  e  le
autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, in qualita'  di  autorita'  competente  ai
fini dell'applicazione di quanto previsto dalla Parte II, Titolo  II,
del decreto legislativo n. 152  del  2006,  ha  trasmesso  il  citato
rapporto   preliminare   alla   Commissione   tecnica   di   verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS  per  l'acquisizione  del  relativo
parere; 
  Visto il parere n. 2100  del  10  giugno  2016,  con  il  quale  la
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS  ha
ritenuto che «il Rapporto preliminare delinei  un  programma  recante
l'individuazione della capacita'  complessiva  di  trattamento  degli
impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio
o autorizzati  a  livello  nazionale,  nonche'  l'individuazione  del
fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione  di  impianti
di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati, senza i
contenuti per essere sottoposto alla  verifica  di  assoggettabilita'
alla VAS», invitando, per l'effetto, «l'Autorita' competente a  voler
verificare la procedibilita' dell'istanza»; 
  Vista la nota prot. 16298 del 20  giugno  2016,  con  la  quale  la
competente Direzione generale per le valutazioni e le  autorizzazioni
ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e  del  mare  ha  rappresentato  che  «anche  alla  luce  di   quanto
sollecitato dalla  stessa  CTVIA,  il  procedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VAS concernente il programma in oggetto non  puo'
essere ulteriormente proseguito»; 
  Vista la nota prot. 10066 del  4  luglio  2016,  con  la  quale  la
competente Direzione generale per  i  rifiuti  e  l'inquinamento  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha
rappresentato la non sussistenza dei  presupposti  per  sottoporre  a
valutazione ambientale strategica i contenuti programmatici  generali
relativi  alla  individuazione   della   capacita'   complessiva   di
trattamento degli impianti di  incenerimento  di  rifiuti  urbani  in
esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonche' l'individuazione
del fabbisogno  residuo  da  coprire  mediante  la  realizzazione  di
impianti  di  incenerimento  con  recupero  di   rifiuti   urbani   e
assimilabili; 
  Ritenuti non sussistenti i presupposti necessari per  sottoporre  a
valutazione ambientale strategica i contenuti programmatici  generali
previsti in attuazione dell'art. 35, comma 1,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, in ragione di quanto espressamente  stabilito
dall'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 152  del
2006, nella parte  in  cui  si  dispone  che  «viene  effettuata  una
valutazione per tutti i piani e programmi che: ... a) sono  elaborati
per la valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente,  per
i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico,  industriale,
dei trasporti, della  gestione  dei  rifiuti  e  delle  acque,  delle
telecomunicazioni, turistico,  della  pianificazione  territoriale  o
della  destinazione  dei  suoli,  e  che  definiscono  il  quadro  di
riferimento   per   l'approvazione,   l'autorizzazione,   l'area   di
localizzazione o comunque  la  realizzazione  dei  progetti  elencati
negli allegati II, III, e IV del presente decreto»; 
  Considerato che i  contenuti  programmatici  generali  previsti  in
attuazione  del  dispositivo  di  cui  all'art.  35,  comma  1,   del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, pur concernenti  il  settore
della gestione dei rifiuti, non concretizzano il secondo  presupposto
richiesto dall'art. 6, comma 2, lettera a), del  decreto  legislativo
n. 152 del  2006  per  l'obbligatoria  sottoposizione  a  valutazione
ambientale strategica, dal momento che non definiscono «il quadro  di
riferimento   per   l'approvazione,   l'autorizzazione,   l'area   di
localizzazione o comunque  la  realizzazione  dei  progetti  elencati
negli allegati II, III, e IV» del medesimo decreto legislativo n. 152
del 2006; 
  Considerato,  infatti,  che  i  suddetti  contenuti   programmatici
generali stabiliscono un quadro di riferimento per successivi atti di
pianificazione regionale, limitandosi ad  indicare  il  numero  e  le
dimensioni degli inceneritori da realizzare su scala territoriale  di
macroarea e di regioni, con riferimento al  solo  fabbisogno  residuo
complessivo  di  incenerimento  calcolato  su  scala  nazionale,  non
intervenendo sulla ubicazione puntuale, sulle  condizioni  operative,
ne' sulla ripartizione di risorse; 
  Ritenuto  pertanto   che   il   presente   decreto   si   configura
esclusivamente come fattispecie programmatica e di riferimento per le
amministrazioni  territoriali  che  hanno  il  compito  di   attuarlo
mediante  l'adozione  degli  appositi  strumenti  di  pianificazione,
secondo quanto disposto dagli articoli 196  e  seguenti  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006; 
  Considerato che, alla luce  del  combinato  disposto  di  cui  agli
articoli 7, comma 2, 196 e 199 del decreto  legislativo  n.  152  del
2006, spetta alle regioni il compito  di  recepire,  nell'ambito  dei
rispettivi Piani di  gestione  dei  rifiuti,  le  scelte  strategiche
contenute nel presente decreto, avviando le necessarie  procedure  di
valutazione ambientale strategica ed eventualmente di  autorizzazione
dei progetti, in  esito  alla  localizzazione  dell'impiantistica  da
realizzare  per  soddisfare  il  relativo   fabbisogno   residuo   di
incenerimento dei rifiuti; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri,  prof.  Claudio  De  Vincenti,  e'  stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla  legge  11  novembre
2014, n. 164, il presente decreto ha ad oggetto: 
  a)  l'individuazione  della  capacita'   attuale   di   trattamento
nazionale degli  impianti  di  incenerimento  dei  rifiuti  urbani  e
assimilati in esercizio al mese di novembre 2015; 
  b)  l'individuazione  della  capacita'  potenziale  di  trattamento
nazionale, riferita agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani
e assimilati autorizzati e non in esercizio al mese di novembre 2015; 
  c) l'individuazione, per macroaree e per regioni, degli impianti di
incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e  assimilati
da realizzare o da  potenziare  per  coprire  il  fabbisogno  residuo
nazionale di trattamento dei medesimi rifiuti.